Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla pubblicazione del 'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio' previsto all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Al momento non è ancora stato emanato il decreto di attuazione di cui al citato art. 19, comma 4, né sono state definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori previste dall’art. 23 del medesimo decreto legislativo n.91/2011.
Il LENS, pertanto, sarà in grado di predisporre il Piano e adempiere alla successiva pubblicazione solo dopo l'emanazione del Decreto del MIUR e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dalla sopra richiamata normativa.
Riferimenti normativi
D.lgs. 91/2011 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”
Art. 19, comma 4: “Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;
Art. 23: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle stesse linee guida generali”.
D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 29 comma 1: Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
Art. 29 comma 2: Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.